REVE – Registro dei Veicoli Immatricolati all’Estero

REVE Registro dei Veicoli Immatrocolati allEstero

Art. 93 bis Codice della Strada. Registro dei Veicoli Immatricolati all’Estero (REVE).

Ecco le Prime indicazioni.

Premessa per il REVE

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17/1/2022 la Legge n. 238 del 23/12/2021 che, all’art. 2, contiene disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero. Il suddetto articolo modifica gli artt. 93, 94 e 132 del Codice della Strada e introduce l’art. 93 bis che disciplina la circolazione dei veicoli immatricolati all’estero.

L’art. 93 bis sostituisce la precedente normativa prevista dai commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies, commi 7 bis e 7 ter dell’art. 93, espressamente abrogati dall’art.2 comma 1 lett. a) della L. n. 238/2022.

Quadro normativo

art. 93 bis

Il comma 1 stabilisce, come regola generale, che chi risiede in Italia (cittadino UE ed extra UE) ha l’obbligo, entro tre mesi dalla data di acquisizione della residenza stessa, di immatricolare in Italia il veicolo di proprietà già immatricolato all’estero.

Il comma 2 prevede che se il veicolo immatricolato all’estero è condotto nel territorio italiano da un soggetto avente residenza in Italia che non è intestatario del veicolo (cosiddetto “utilizzatore”), il documento di circolazione estero deve essere accompagnato da un documento sottoscritto con data certa dall’intestatario dal quale risulti a che titolo il conducente utilizza il veicolo e la relativa durata. Tale documento deve essere tenuto a bordo del veicolo stesso.

Se la disponibilità del veicolo immatricolato all’estero, da parte di persona giuridica o fisica residente in Italia, supera i 30 giorni nell’anno solare, anche non continuativi, il titolo e la durata della disponibilità del mezzo devono essere registrati da parte dell’utilizzatore in un apposito Elenco presente nel sistema informativo del PRA (di seguito denominato REVE – Registro dei Veicoli Esteri).

Nel REVE devono essere annotate la registrazione, le variazioni di residenza o di sede dell’utilizzatore, nonché le successive variazioni delle disponibilità del veicolo.
Obbligato a chiedere la registrazione e le successive variazioni di residenza o di sede è l’utilizzatore del veicolo; mentre il soggetto tenuto a chiedere la registrazione delle variazioni della disponibilità del mezzo, entro tre giorni, è il cedente il veicolo ad altro utilizzatore.

Il comma 3, infine, prevede che soggetti obbligati alla registrazione nel REVE sono anche i lavoratori subordinati o autonomi che esercitano attività lavorativa o professionale in uno Stato limitrofo o confinante con l’Italia e che circolano con veicoli di proprietà immatricolati in tali Paesi.

Art. 94 comma 4 ter

L’elenco dei veicoli per i quali l’art. 93 bis comma 2 prevede la registrazione è tenuto da ACI ed è costituito nel Sistema informativo del PRA.

Considerato il riferimento attuato dall’ art. 94, comma 4 ter, del CdS alla disciplina prevista per l’iscrizione dei veicoli nella legge n. 187/1990, si precisa che sono obbligati all’iscrizione nel Registro i medesimi veicoli soggetti all’iscrizione al PRA (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi).

Esclusioni

I commi 5 e 6 dell’art. 93 bis del CdS disciplinano i casi di esclusione dalla normativa dell’art. 93 bis CdS.

Sebbene si tratti di disposizioni non rilevanti ai fini della gestione del REVE da parte degli Uffici PRA si evidenzia che la norma esclude dall’obbligo di registrazione i veicoli esteri quando siano condotti dai seguenti soggetti:

  • cittadini residenti nel Comune di Campione d’Italia;
  • personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero (art. 1, comma 9 lett. a) e b) Legge n. 470/1988 e loro familiari conviventi all’estero;
  • personale delle Forze Armate e di Polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari e loro familiari conviventi all’estero; ● conducenti residenti in Italia da oltre 60 giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sanmarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.
  • qualora il proprietario del veicolo residente all’estero sia a bordo (in tal caso si applica l’art. 132 del CdS che consente ai cittadini stranieri residenti all’estero di poter circolare in Italia con il veicolo con targa estera per la durata massima di un anno).

Veicoli che devono essere registrati nel REVE

Il comma 2 dell’art. 93 bis in parola prevede l’obbligo di registrazione a carico di chi (persona fisica o giuridica) residente in Italia ha la disponibilità del veicolo, vale a dire colui che ha il possesso del veicolo sulla base di un titolo legittimo (cosiddetto “utilizzatore”).

Per residenti In Italia si intendono sia i cittadini italiani, sia i cittadini stranieri che hanno residenza anagrafica in Italia.

Fermo restando che la norma non limita l’utilizzo a fattispecie specifiche per cui la disponibilità del veicolo può essere concessa dall’intestatario a qualsiasi titolo (anche a titolo “di cortesia”), rientrano nella previsione normativa, ad esempio, coloro che utilizzano il veicolo, immatricolato a nome di una persona fisica o giuridica straniera (UE o extra UE), in base a contratto di leasing, di noleggio a lungo termine, comodato d’uso, atto costitutivo di usufrutto ecc.

Medesimo obbligo di registrazione nel REVE è previsto per coloro che, in qualità di lavoratori subordinati o autonomi, svolgono la loro attività lavorativa o professionale in uno Stato confinante o limitrofo con l’Italia e circolano sul territorio nazionale con veicoli di loro proprietà immatricolati in tale Stato. Tali soggetti hanno l’obbligo di richiedere la registrazione entro 60 giorni dalla data di acquisto del veicolo; tuttavia è ammissibile la richiesta di registrazione anche nel caso in cui sia effettuata oltre tali termini.

Sono Stati confinanti la Francia, la Svizzera, l’Austria, la Slovenia, Città del Vaticano, mentre costituiscono Stati limitrofi quelli che, pur non confinanti, sono relativamente vicini al territorio nazionale e quindi raggiungibili dal lavoratore in tempi ragionevolmente brevi quali, ad esempio, il Principato di Monaco, la Germania, il Principato del Liechtenstein, la Croazia.

Per quanto riguarda la Repubblica di San Marino si rinvia alla Sez. “Esclusioni” del paragrafo 1.

Si evidenzia che non rientrano nel campo di applicazione della norma e, quindi, non hanno obbligo di registrazione nel REVE anche se utilizzati per più di 30 giorni, i veicoli immatricolati all’estero, condotti nel territorio italiano dal lavoratore dipendente residente in Italia solo ed esclusivamente per l’espletamento della propria attività lavorativa, in relazione alla quale il lavoratore non ha alcuna autonomia nell’utilizzazione del mezzo. In questo caso il conducente dovrà tenere a bordo, per eventuali controlli su strada, la documentazione attestante l’utilizzo del mezzo dell’impresa in qualità di dipendente.

Obbligo di registrazione nel REVE e durata della disponibilità

Premesso che nessun controllo spetta agli Uffici PRA sulla durata di utilizzo del veicolo ai fini dell’ammissibilità o meno della richiesta di  registrazione, a titolo informativo si precisa che la norma impone l’obbligo di  registrazione in caso di utilizzo del veicolo per un periodo superiore a trenta  giorni calcolati nell’anno solare; tali periodi possono essere non continuativi.

Ad esempio, nel caso in cui un veicolo sia nella disponibilità di un soggetto, nel medesimo anno, una prima volta per 15 giorni e una seconda volta per 20 giorni, l’obbligo di registrazione scatterà quando il veicolo entra nella disponibilità dell’utilizzatore la seconda volta, in quanto la somma del primo periodo e del secondo supera i 30 giorni. Viceversa se la prima volta il veicolo viene utilizzato per 10 giorni e successivamente, sempre nel medesimo anno solare, viene utilizzato una seconda volta per 15 giorni, l’obbligo di registrazione non scatterà, essendo i giorni complessivi di utilizzo nell’anno solare inferiori a 30 giorni.

Nonostante l’art. 93 bis, al comma 2, preveda l’obbligo di registrazione solo in caso di utilizzo del veicolo per un periodo superiore a trenta giorni nell’anno solare non è comunque inibita la possibilità di registrare, su istanza dell’utilizzatore, anche i veicoli utilizzati per periodi non superiori a 30 giorni, per i quali la norma prevede solo l’obbligo di portare a bordo del veicolo il titolo che ne legittima l’utilizzo.

Inoltre, la registrazione nel REVE è ammissibile anche ex post, vale a dire anche nel caso in cui il periodo di disponibilità sia ormai terminato ma l’utilizzatore ne voglia dare pubblicità nel suddetto Registro. In questo caso la registrazione è possibile solo se il veicolo non sia stato già registrato a nome di altro utilizzatore.

Entrata in vigore della Norma

L’obbligo di registrazione del veicolo, nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 93 bis CdS, entra in vigore decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione della Legge n. 238/21 nella Gazzetta Ufficiale, vale a dire il 19 marzo 2022.

Già dal 15 marzo 2022, sarà comunque possibile presentare agli STA la richiesta di registrazione ottenendo il permesso provvisorio di circolazione previa presentazione dell’istanza di registrazione corredata della documentazione prevista (vedi paragrafo 6).

Titolo di data Certa

Come titolo per la registrazione è da considerare valido qualsiasi documento, prodotto anche in copia, redatto in lingua italiana (ad es. copia del contratto di leasing, di comodato, locazione a lungo termine ecc.), sottoscritto dall’intestatario e recante data certa antecedente alla richiesta, dal quale risultino il titolo del possesso, i dati dell’utilizzatore e la relativa durata della disponibilità del veicolo.

Qualora il titolo fosse redatto in lingua straniera, dovrà essere allegata anche la traduzione asseverata.

Se la Carta di Circolazione estera del veicolo, comunque da allegare sempre in copia all’istanza di registrazione, contiene oltre ai dati dell’intestatario anche i dati dell’utilizzatore, il titolo del possesso e la relativa durata, essa costituisce a tutti gli effetti titolo di data certa; in tal caso non è necessario esibire altro titolo e la data certa coincide con quella riportata sulla Carta di Circolazione.

Nel caso in cui, invece, siano presenti i dati dell’utilizzatore ma non sia riportata la durata dell’utilizzo né il titolo del possesso è necessario allegare anche il contratto o il titolo dal quale risulti la durata; in tal caso, se il titolo allegato non riporta una data certa, varrà come data certa la data riportata sulla Carta di Circolazione.

Si evidenzia che nelle Carte di Circolazione europee i dati dell’utilizzatore, diverso dal proprietario, ove presenti, sono identificati dai codici armonizzati C.3 (C.3.1 – C.3.2 -C.3.3) della Sez. I o, per i Paesi che l’hanno prevista, della Sez. II (si allegano alla presente lettera circolare l’Allegato I e II della Direttiva 1999/37/CE riportante l’elenco dei codici armonizzati).

Per le Carte di Circolazione UE, rispondenti al suddetto modello non è necessario allegare la traduzione asseverata essendo i dati identificati secondo i suddetti codici armonizzati. La traduzione asseverata è, viceversa, necessaria per le Carte di Circolazione extra UE e per le Carte di Circolazione UE in cui i dati utili alla registrazione (ad es. durata del contratto, titolo ecc.) siano eventualmente riportati come annotazioni aggiuntive.

La norma prevede che il titolo presentato per la registrazione abbia data certa al fine di dimostrare che il documento in questione è stato formato in data antecedente o pari a quella della richiesta di registrazione.

  • A tale fine conferiscono data certa al titolo:
  • la data di sottoscrizione autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale autorizzato;
  • la copia dell’atto sottoscritto digitalmente riportante la data di sottoscrizione;
  • la data di registrazione dell’atto presso l’Ufficio del Registro;
  • il timbro postale, apposto sul documento stesso, contenente la data di spedizione del documento a mezzo posta;
  • la data della ricevuta di consegna e accettazione del messaggio di posta elettronica certificata nel caso in cui il titolo sia stato spedito via PEC; al riguardo è necessario che nell’oggetto o nel corpo della PEC vengano riportati i dati di riferimento del contratto in modo che la PEC sia riconducibile al titolo che sarà allegato alla suddetta;
  • la data del Verbale redatto dalla Polizia (o in generale dalle FF.OO.) qualora il conducente sia stato trovato a circolare con il veicolo immatricolato all’estero in assenza di idoneo titolo a bordo che ne legittimi l’utilizzo e non sia in grado di produrre alcun titolo. In tal caso, infatti, la norma prevede che la disponibilità sia considerata in capo al conducente che è tenuto ad assolvere immediatamente l’obbligo di registrazione nel REVE, iscrivendo il veicolo a proprio nome. In tal caso come titolo per la registrazione va prodotta copia del Verbale e la durata della disponibilità, la cui decorrenza coincide con la data di accertamento, va dichiarata dalla parte nell’istanza di richiesta.

In assenza di una delle sopra indicate prove di data certa, il titolo si considera formato alla data di richiesta della registrazione nel REVE o dalla data di rilascio del permesso provvisorio di circolazione ove sia stato rilasciato dallo STA.

Dove e come viene richiesta la Registrazione

La richiesta di registrazione deve essere presentata ad uno Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) attivato presso gli Studi di Consulenza Automobilistica e le Delegazioni ACI o presso gli Sportelli degli Uffici PRA (previa prenotazione tramite l’attuale sistema PrenotACI) utilizzando apposita Istanza (in allegato) e presentando la documentazione prevista (vedi Scheda operativa allegata).

L’Istanza è resa ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR n. 445/2000 e costituisce anche dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR; deve essere sottoscritta dal soggetto legittimato a richiedere la registrazione (a seconda dei casi utilizzatore, soggetto cedente la disponibilità del veicolo, lavoratore in un Paese confinante o limitrofo).

Qualora i suddetti soggetti non possano o non vogliano presentare e/o sottoscrivere personalmente l’Istanza possono delegare, ai sensi dell’art. 38 comma 3 bis, un terzo soggetto a farsi rappresentare nella sottoscrizione e/o nella presentazione dell’Istanza di cui si allega un facsimile che dovrà essere presentato, anche in fotocopia, unitamente all’Istanza di richiesta.

Sostanzialmente le modalità di sottoscrizione dell’istanza sono analoghe a quelle già previste per la sottoscrizione dell’Istanza Unificata utilizzata per richiedere il Documento Unico e sono meglio descritte nella Scheda operativa alla quale si rinvia.

Al richiedente viene rilasciata una specifica attestazione comprovante l’avvenuta registrazione che l’utilizzatore del veicolo potrà esibire alle Forze di Polizia in caso di controlli su strada.

Qualora per problemi tecnici causati da blocchi o rallentamenti del Sistema Informatico ACI o qualora si presentino problemi tecnici o operativi sulla singola pratica che impediscano il regolare espletamento della richiesta, potrà essere rilasciato dallo STA “un permesso provvisorio di circolazione”, valido fino alla data di scadenza indicata nel permesso stesso.

Si precisa che nella prima fase di avvio tale permesso avrà una durata temporale più ampia che, una volta consolidate le procedure informatiche, verrà progressivamente ridotta. Tale permesso, che dovrà essere tenuto a bordo del veicolo e esibito in caso di controlli su strada, consentirà all’utilizzatore, in attesa che vengano superate le problematiche tecniche e vada a buon fine la pratica di registrazione, di poter circolare con il veicolo senza incorrere in sanzioni.

importi dovuti

Sono dovuti i seguenti importi:

 

  • prima registrazione: 27, 00 euro di emolumenti ACI e 16,00 euro a titolo di imposta di bollo sull’Istanza di richiesta;
  • registrazioni successive e cessazioni: 13,50 euro di emolumenti ACI e 16,00 euro a titolo di imposta di bollo sull’Istanza di richiesta.

Non è dovuta l’IPT, in quanto, come espressamente previsto al comma 1 dell’art. 56 del D. Lgs. n. 446/1997, sono soggette ad IPT le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione al PRA ai sensi del RD n. 436/1927 e del relativo Regolamento di attuazione costituito dal RD n. 1814/1927.

Tale Elenco, pur risiedendo nel sistema informativo dell’ACI, costituisce un Archivio diverso e distinto rispetto all’Archivio del PRA.

Il REVE, comunque, è un registro pubblico accessibile con le medesime modalità e condizioni previste per l’Archivio PRA.

 

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REVE

REGISTRO VEICOLI ESTERI

— Scheda operativa —

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